Cerca nel blog

venerdì 11 maggio 2012

LA RACCOMANDAZIONE...dell'Antistrust


Dal blog del Coordinamento dei Comitati NO PUP
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 29 marzo 2012, ha inviato al Sindaco di Roma una  Segnalazione inerente  la “Promozione della concorrenza in relazione al Programma Urbano Parcheggi di cui alla legge 122/89”, entrando nel merito  delle  mancate procedure di evidenza pubblica per l’applicazione della cosiddetta “ Legge Tognoli”, che prevede la concessione di  suolo pubblico a privati per 90 anni per realizzare   box auto sotterranei.L’esame dell’Autorità parte dalla considerazione   che il suolo pubblico, “fattore produttivo essenziale” del PUP , è  una risorsa di per sé “scarsa”, evidenziando la “problematicità della concessione discrezionale da parte dell’Amministrazione pubblica” “a beneficio di alcuni soggetti piuttosto che ad altri”,  e constatando  che fino a  oggi a Roma  gli interventi sono stati assegnati senza nessuna gara, concedendo il diritto di superficie  alle ditte che avevano avanzato per prime la richiesta per una determinata area. L’Autorità poi sottolinea che  i principi concorrenziali aumenterebbero i vantaggi per l’interesse pubblico, ampliando  la possibilità di scelta dell’amministrazione  tra diverse  proposte,  che dovrebbero essere selezionate  secondo criteri di pubblica utilità, anche economica. E cita ad esempio l’entità degli oneri concessori (a nostro avviso attualmente risibili: circa  5000 € a box, che se fossero un  “affitto”, vorrebbe dire poco più  di   50 € l’anno), la tempistica, i servizi di  manutenzione etc . Noi vorremmo aggiungere all’elenco anche  il costo finale del parcheggio al residente/acquirente, un criterio adottato dall’amministrazione comunale milanese fin dal 1989/91, cioè dal primo triennio di applicazione della Legge Tognoli. Infatti a Milano (come  a Torino e in altre città) “da sempre” la concessione del diritto di superficie per fare i parcheggi viene assegnata  tramite gara. E ci aspettavamo che questa circostanza, dopo più di vent’anni, fosse  finalmente sancita da un’Autorità nazionale, con il riconoscimento di  un principio posto a garanzia non solo della libera concorrenza, ma soprattutto della pubblica utilità. Invece  l’Autorità, dopo aver posto  le premesse citate, conclude  limitandosi a raccomandare le procedure di evidenza pubblica, che ritiene  “un significativo fattore di promozione della concorrenza”, “confidando” che le sue osservazioni “possano essere tenute in debita considerazione”. A questo punto ci chiediamo come sia possibile che la  legge sia così elastica da permettere diverse interpretazioni secondo le città dove viene applicata, e  da impedire la fissazione di un criterio chiaro e dirimente. E anche che tipo di autorità abbia effettivamente l’Autorità, se, chiamata a esprimersi su una materia tanto  rilevante, sceglie di usare una formula così poco impegnativa per il destinatario della missiva, il  Primo Cittadino, che dal suo predecessore ha ereditato poteri speciali per l’Emergenza Traffico e Mobilità.  A questo punto possiamo solo augurarci anche noi che il Sindaco  sappia  “tenere in debita considerazione” la segnalazione dell’”Antitrust”…

Nessun commento:

Posta un commento