Dal blog del Coordinamento dei Comitati NO PUP
L’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, in data 29 marzo 2012, ha inviato al Sindaco di Roma
una Segnalazione inerente la “Promozione della concorrenza in
relazione al Programma Urbano Parcheggi di cui alla legge 122/89”, entrando
nel merito delle mancate procedure di evidenza pubblica per
l’applicazione della cosiddetta “ Legge Tognoli”, che prevede la concessione
di suolo pubblico a privati per 90 anni per realizzare box
auto sotterranei.L’esame dell’Autorità parte dalla
considerazione che il suolo pubblico, “fattore produttivo
essenziale” del PUP , è una risorsa di per sé “scarsa”,
evidenziando la “problematicità della concessione discrezionale da parte
dell’Amministrazione pubblica” “a beneficio di alcuni soggetti piuttosto
che ad altri”, e constatando che fino a oggi a Roma
gli interventi sono stati assegnati senza nessuna gara, concedendo il diritto
di superficie alle ditte che avevano avanzato per prime la
richiesta per una determinata area. L’Autorità poi sottolinea che i
principi concorrenziali aumenterebbero i vantaggi per l’interesse pubblico,
ampliando la possibilità di scelta dell’amministrazione tra
diverse proposte, che dovrebbero essere selezionate secondo
criteri di pubblica utilità, anche economica. E cita ad esempio l’entità degli
oneri concessori (a nostro avviso attualmente risibili: circa 5000 € a
box, che se fossero un “affitto”, vorrebbe dire poco più
di 50 € l’anno), la tempistica, i servizi di manutenzione
etc . Noi vorremmo aggiungere all’elenco anche il costo finale del
parcheggio al residente/acquirente, un criterio adottato dall’amministrazione
comunale milanese fin dal 1989/91, cioè dal primo triennio di applicazione
della Legge Tognoli. Infatti a Milano (come a Torino e in altre città)
“da sempre” la concessione del diritto di superficie per fare i parcheggi viene
assegnata tramite gara. E ci aspettavamo che questa circostanza, dopo più
di vent’anni, fosse finalmente sancita da un’Autorità nazionale, con il
riconoscimento di un principio posto a garanzia non solo della libera
concorrenza, ma soprattutto della pubblica utilità. Invece l’Autorità,
dopo aver posto le premesse citate, conclude limitandosi a
raccomandare le procedure di evidenza pubblica, che ritiene “un
significativo fattore di promozione della concorrenza”, “confidando”
che le sue osservazioni “possano essere tenute in debita considerazione”.
A questo punto ci chiediamo come sia possibile che la legge sia così
elastica da permettere diverse interpretazioni secondo le città dove viene
applicata, e da impedire la fissazione di un criterio chiaro e dirimente.
E anche che tipo di autorità abbia effettivamente l’Autorità, se, chiamata a
esprimersi su una materia tanto rilevante, sceglie di usare una formula
così poco impegnativa per il destinatario della missiva, il Primo
Cittadino, che dal suo predecessore ha ereditato poteri speciali per
l’Emergenza Traffico e Mobilità. A questo punto possiamo solo augurarci
anche noi che il Sindaco sappia “tenere in debita considerazione”
la segnalazione dell’”Antitrust”…
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